Nure, divieto di prelievi idrici da Pontedellolio fino alla foce

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Pubblichiamo la nota stampa di Arpae che annuncia il divieto di prelievi idrici superficiali e da sub-alveo dal torrente Nure e dai suoi affluenti, nel tratto compreso fra il ponte a Ponte dell’Olio e la confluenza nel fiume Po.

IL TESTO – Anche quest’anno la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, in collaborazione con il Servizio idro Meteo Clima (Simc) di Arpae ha avviato, all’inizio della stagione estiva, un programma di monitoraggio delle portate dei corsi d’acqua del territorio piacentino.

Finora le diverse condizioni idrologiche in cui si trovano i principali corsi d’acqua della provincia hanno richiesto l’adozione il 7 agosto del provvedimento (con efficacia a partire dall’8 agosto) di un atto di sospensione dei prelievi idrici dal torrente Nure e dai suoi affluenti nel tratto compreso fra il ponte sulla SP654 in Ponte dell’Olio e la confluenza del torrente nel fiume Po.

L’attività di monitoraggio proseguirà anche per cogliere l’eventuale estensione dello stato di criticità ad altri corsi d’acqua.

Al fine di facilitare l’attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe sono obbligati a rimuovere dal corso d’acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo o nel caso di effettiva impossibilità, di comunicare alla SAC di Piacenza le modalità di disattivazione in modo che siano effettive e facilmente controllabili.

E’ consentito, qualora a seguito di precipitazioni si riscontri un deflusso pari o superiore al Deflusso Minimo Vitale il prelievo solo alle seguenti tipologie di utilizzo:

1. prelievi destinati esclusivamente all’abbeveraggio di animali da allevamento;

2. prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione
pressoché totale dell’acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;

3. prelievi destinati alla sola irrigazione delle colture frutti-viticole, orticole e florovivaistiche destinate alla
commercializzazione, fino a completamento dell’attuale ciclo produttivo;

4. colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso;

5. colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato);

Si precisa che saranno possibili deroghe al Deflusso Minimo Vitale solamente per le casistiche previste dall’art. 58 delle Norme del PTA (uso acquedottistico) previa richiesta scritta del concessionario e valutazione congiunta di Arpae con il Servizio regionale competente in materia di pianificazione delle risorse idriche.

L’efficacia del divieto decorre dalla data del 8 agosto 2018 e cesserà solo a seguito di espressa revoca dello stesso, con adozione di apposito provvedimento, qualora vengano ripristinate nei suddetti corsi d’acqua le condizioni di DMV previste dal PTA.

La violazione alle disposizioni del provvedimento, ivi compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è punita con la sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma da € 103,29 ad € 1.032,91, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell’autorizzazione a titolo provvisorio o concessione.

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