Assegni di maternità e a favore delle famiglie con almeno tre figli minori

L’assessorato al Nuovo Welfare informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative agli assegni di maternità e per i nuclei familiari con almeno tre figli di minore età

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Assegni di maternità e a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori

L’assessorato al Nuovo Welfare informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative agli assegni di maternità e per i nuclei familiari con almeno tre figli di minore età. In entrambi i casi, la richiesta – corredata della necessaria documentazione – dev’essere consegnata al Centro per le Famiglie, con sede presso il Centro civico Farnesiana, alla Galleria del Sole, aperto il lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12, nonché il mercoledì dalle 9 alle 18.

Per quanto riguarda i contributi a favore delle famiglie numerose, i limiti di reddito in base all’Ise 2013 vanno dai 23.607,96 euro per un nucleo di 4 componenti ai 34.777,31 per un nucleo di 8 componenti. L’assegno viene corrisposto per un massimo di 141,02 euro mensili, per 13 mensilità. Il richiedente dev’essere cittadino italiano o comunitario; se extracomunitario, deve essere in possesso di permesso di soggiorno per lungo periodo o dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. La domanda può inoltre essere presentata dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

L’assegno erogato a favore delle donne che beneficiano solo parzialmente del trattamento previdenziale di indennità di maternità, o che non ne fruiscano affatto, si applica non solo per la nascita di figli, ma anche per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo. Per il 2014 l’importo mensile è di 338,21 euro, per 5 mesi complessivi, con limiti di reddito che, in base all’Ise 2013, vanno dai 30.673,46 euro per un nucleo di due componenti ai 67.340,60 euro per un nucleo di otto componenti, sempre includendo il nuovo nato nel conteggio. L’assegno può essere concesso a cittadine comunitarie, o non comunitarie se in possesso di carta di soggiorno, status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria, permesso di soggiorno per lungo periodo, carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione o cittadino italiano (di durata quinquennale), o di carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

I termini entro cui presentare domanda sono i seguenti: il 31 maggio per il contributo a famiglie con almeno tre figli di minore età, mentre per l’assegno di maternità non devono essere trascorsi più di sei mesi dalla data del parto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro per le Famiglie allo 0523-492380 o consultare la sezione “famiglie” del sito www.comune.piacenza.it , scegliendo poi la voce “sostegno economico alle famiglie”.

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