La replica di Putzu: “Atto di nascita redatto secondo le regole”

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Sulla vicenda del riconoscimento della figlia di Sara e Irene, coppia di donne unite civilmente, riceviamo e pubblichiamo l’intervento dell’assessore Filiberto Putzu. Di seguito il testo integrale.

Il giorno 21 maggio 2018 ho incontrato Irene e Sara presso il mio ufficio Servizi al Cittadino del Comune di Piacenza.

In quella occasione mi hanno comunicato di aver costituito unione civile (il 3 giugno 2017 nel Comune di Pontenure) e la volontà di riconoscimento da parte di entrambe di Ilaria prossima nascitura.

Il giorno primo di agosto 2018 l’Ufficiale di Stato Civile ha emesso un provvedimento di diniego, facendo riferimento :

– alla legge 20 maggio 2016 N.76 (legge unioni civili),

– alla legge 19 febbraio 2004 N.40,

– al DPR 3 novembre 2000 N.396.

In particolare .

-la legge N.76 ammette le unioni civili tra persone dello stesso sesso ed equipara i diritti derivanti dall’unione civile a quelli del matrimonio, ma il comma 20 non disciplina il tema della filiazione;

-passando al DPR 396/2000, non è consentito agli Ufficiali di Stato Civile formare atti diversi o con contenuto differente rispetto a quelli contemplati e disciplinati, e neppure è consentito agli Uffici redigere atti non conformi a quelli previsti non solo al contenuto, ma anche alla modalità di redazione degli stessi (art.9 : “gli atti di stato civile siano redatti secondo le formule stabilite dal Ministero dell’Interno”).

L’atto di nascita di Ilaria è stato compilato in data 1 agosto 2018 nel rispetto delle norme di legge appena richiamate e del formulario predisposto dal Ministero dell’Interno che prevede formule diverse a seconda della nascita da registrare.

Nel caso specifico si tratta di un figlio concepito da una donna con uomo che non viene nominato e nè riconosce la figlia.

In merito alla formula che ora viene contestata: “l’unione di essa dichiarante, cittadina italiana, con uomo non parente, nè affine con lei nei gradi che ostano al riconoscimento ai sensi dell’art.251 del codice civile”, non è facoltà dell’Ufficiale di Stato Civile discostarsi da essa.

Inoltre si può osservare che la formula citata è molto generica e pertanto ricomprende sia le unioni da rapporti sessuali sia quelle da fecondazioni assistite.

Aggiungere ulteriori elementi non richiesti dalla legge risulta essere eccesso di informazioni non necessarie e ciò a tutela del tipo di atto che si forma che è un atto di nascita.

L’interesse del nato è che nel proprio atto compaiano solo le informazioni necessarie alla propria identificazione e non alle scelte sessuali dei propri genitori o altri elementi quali la nascita da fecondazione assistita.

Tale informazione infatti non è prevista nemmeno nel caso di coppie maschio femmina in cui la nascita è stata determinata da fecondazione assistita.

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