Chiede i danni dopo l’incidente con un cinghiale, il giudice “Provincia non deve risarcire”

“Non è possibile attribuire la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica semplicemente sulla base dell’individuazione dell’ente cui la normativa affida il compito di tutela della suddetta fauna”.

Questo il principio ribadito nei giorni scorsi dal tribunale ordinario di Piacenza che ha respinto integralmente le richieste di risarcimento danni di un automobilista che aveva appellato la sentenza del giudice di Pace, già favorevole per la Provincia. A darne notizia lo stesso ente di via Garibaldi.

Dopo un incidente stradale causato da un cinghiale accaduto nel 2014 sulla strada provinciale n. 28 in località Rossia – vengono ripercorsi gli eventi – un automobilista si era rivolto al Giudice di pace e poi al tribunale ordinario di Piacenza che hanno entrambi rigettato il suo ricorso. “La conclusione che si impone – scrive il giudice della sezione civile del tribunale di Piacenza – è che non venga in rilievo un danno risarcibile, bensì un’ipotesi di pure economic loss, cioè di un pregiudizio patrimoniale non risarcibile perché fuori dall’ambito dell’illecito extracontrattuale; pregiudizio che nel caso di specie, appare riconducibile ad un evento – l’impatto con un animale selvatico che si immette all’improvviso sulla strada – certamente prevedibile nel territorio di riferimento, ma altrettanto certamente, o quantomeno ragionevolmente, non evitabile”.

In altre parole, secondo i giudici, l’ente non ha alcuna responsabilità e “l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento”. Il tribunale, richiamando un orientamento espresso dalla Cassazione, ritiene che in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2051 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A., ma (omissis) in forza dell’art. 2043 c.c , in base a cui spetta al danneggiato provare una condotta colposa dell’ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno”.

Il ricorso è stato così rigettato e il ricorrente è stato condannato al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.