Piacentini a casa o no? Chi viola le prescrizioni rischia sanzioni fino all’arresto fotogallery

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“Restate a casa” o anche #iorestoacasa per i social.

I piacentini hanno seguito l’indicazione che sta arrivando in maniera pressante da tutte le istituzioni, ma anche dai personaggi dello spettacolo e da tante voci autorevoli del mondo della cultura e dello sport? La prima giornata nella nostra città con in vigore le restrizioni alla mobilità – salvo per comprovate motivazioni di lavoro, salute, necessità – è ritratta dalle foto della nostra galleria.

Stazione ferroviaria pressochè deserta, mentre nelle strade urbane il traffico è sensibilmente calato ma c’è. In piazza Duomo non mancano i banchi del mercato agricolo, con pochi clienti per la verità. Davvero poca gente in giro anche in Piazza Cavalli. Questo il quadro certamente parziale: l’auspicio è che vi sia in tutti la presa di coscienza mancata nei giorni scorsi, e cioè che occorre spostarsi da casa soltanto se strettamente necessario.

CHI TRASGREDISCE RISCHIA GROSSO – Cosa rischia chi si sposta senza valido motivo all’interno della nuova zona arancione o ne varca i confini? Sanzioni che almeno sulla carta arrivano fino all’arresto. Lo prevede il Decreto della Presidenza del Consiglio (Dpcm) con le “Misure urgenti di contenimento del contagio” in vigore dall’8 marzo al 3 aprile anche a Piacenza.

La presenza delle sanzioni è ribadita anche nella direttiva ai prefetti diramata dal Viminale a 24 ore di distanza dal varo del decreto. Si legge che “la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dal 650 cp (con una pena prevista di arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino 206 euro), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del codice penale: delitti colposi contro la salute pubblica, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica”.

Il Dpcm 8 marzo 2020 (articolo 4, comma 2) introduce in alcuni casi obblighi e divieti specificando anche la sanzione, che riguarda principalmente i gestori di bar e negozi. Ma più spesso si limita a dare consigli e raccomandazioni, rinviando in generale – come precisato nella direttiva del Viminale – alle pene previste all’articolo 650 del codice penale, e cioè l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”.

Pene che possono essere eventualmente aggravate per ragioni igieniche e sanitarie e ancor più per ragioni di sicurezza pubblica. E che possono venire ampliate, in riferimento all’articolo 452 del codice penale, fino alla reclusione da 3 a 12 anni.

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