“Lunedì ripartono tutte le attività economiche” La Regione pubblica i protocolli di sicurezza

Si è concluso a tarda notte il Consiglio dei Ministri che ha approvato in un decreto-legge le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in gran parte in vigore da lunedì prossimo 18 maggio.

Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. E la Regione Emilia Romagna ha pubblicato online sul proprio sito web tutti i protocolli di sicurezza da rispettare per diverse categorie:

Da lunedì 18 maggio potranno riaprire le attività economiche e gli esercizi commerciali. La Regione Emilia-Romagna ha condiviso dei protocolli di sicurezza con associazioni di categoria, imprese, sindacati ed enti locali di ogni comparto (commercio, ristorazione, turismo, stabilimenti balneari, alberghi, strutture ricettive e ricreative, servizi alla persona). Contengono linee guida e indicazioni operative che salvaguardino la salute di operatori economici, lavoratrici e lavoratori, clienti e persone, permettendo lo svolgimento in sicurezza delle attività stesse e la prevenzione della diffusione del coronavirus.  I protocolli regionali sono del tutto conformi agli indirizzi sui quali Governo e Regioni hanno raggiunto l’accordo. Eccoli.

Esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto

Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche

Acconciature, estetica

Stabilimenti balneari e spiagge

Strutture ricettive alberghiere

Strutture ricettive all’aria aperta

“Lunedì le attività economiche sospese ripartiranno, – fa notare il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini su Facebook – grazie all’accordo raggiunto tra Governo e Regioni. Il nuovo decreto in particolare, affida alle Regioni la scelta concreta di cosa aprire sulla base dei dati epidemiologici e sanitari quotidianamente monitorati”.

“Il Governo ha chiesto alle Regioni di uniformare le linee guida per la riapertura sicura delle attività, da cui far discendere i protocolli regionali. In poche ore lo abbiamo fatto, superando il rischio sia di regole disomogenee, sia di dubbi interpretativi rispetto ai nuovi criteri formulati dal Comitato tecnico scientifico nazionale (che subentrano al precedente documento di Inail e Istituto superiore di sanità). Questo è molto importante per dare certezze agli operatori economici. I protocolli già condivisi in Emilia-Romagna con tutte le associazioni di impresa, i sindacati, gli enti locali (e che sono stati vagliati dalla nostra sanità) sono pienamente conformi ai nuovi indirizzi e saranno pertanto il riferimento certo per tutte le imprese del commercio, dei servizi e del turismo che da lunedì prossimo -18 maggio – potranno finalmente ripartire in sicurezza”.

Ecco nel dettaglio le misure decise dal Governo per tutta l’Italia

Spostamenti – A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione (in Emilia Romagna era già così). Lo Stato o le Regioni potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati. Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche e produttive – A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni – Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

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