Green pass e mascherine, cosa cambia dal 1 maggio: le nuove regole

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Terminano il 30 aprile – come stabilito dal Decreto Legge del 24 marzo 2022 – gran parte delle restrizioni anti-Covid decise dal Governo.

GREEN PASS – La principale novità, a partire dal 1 maggio, è l’eliminazione dell’obbligo del Green Pass per l’accesso al luogo di lavoro oltre che a vari servizi e attività. La certificazione verde, che resterà per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o guarigione, non sarà più necessaria – ad esempio – sui mezzi di trasporto, nei negozi, bar e ristoranti, mense, oltre che per assistere a spettacoli e concerti, nei cinema e nei teatri, e ad eventi sportivi. Allo stesso modo il Green Pass non sarà obbligatorio per accedere a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, sale da ballo, discoteche, centri culturali, centri sociali e ricreativi, e per partecipare a convegni e congressi.

Fino al 31 dicembre 2022 resta invece l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

MASCHERINE – Come stabilito da un’ordinanza firmata nelle scorse ore dal Ministro della Salute Roberto Speranza, resta l’obbligo di utilizzare le mascherine FFp2 per:

– aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone

– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale

– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità

– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti

– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente

– mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale

– mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado

– spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
 È inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Le disposizioni che riguardano l’uitlizzo delle mascherine – viene spiegato – “sono vigenti dal 1° maggio 2022 fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto-legge n.24 del 24 marzo 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022”.

Sulla base dell’ordinanza firmata dal Ministro Speranza, il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha firmato una circolare indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche: negli uffici pubblici l’uso delle mascherine FFP2 è raccomandato, in particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale “fragile”, negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti.

VIAGGI ESTERI – Il Ministro Speranza ha inoltre firmato una ordinanza di proroga al 31 maggio delle disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri. La novità riguarda il passenger locator form, che dal 1° maggio non sarà più necessario. Il documento era stato introdotto nell’estate del 2021 per regolare le partenze e conteneva tutte le informazioni necessarie per localizzare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid durante lo spostamento.

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