Costa Chiappona, nuovo parere del Comune di Gazzola firmato da Giannessi “Operazione corretta”

Maxi villa di Costa Chiappona, la vicenda amministrativo-urbanistica del cantiere privato situato tra Pigazzano e Monticello, contestato dalle associazioni ambientaliste, si arricchisce di una nuova puntata. Interviene infatti il Comune di Gazzola che in una nota cita un nuovo parere urbanistico acquisito dall’architetto Taziano Giannessi (ex dirigente del Comune di Piacenza) che certifica il corretto operato sin qui messo in atto. Il sindaco Simone Maserati difende con decisione gli atti amministrativi e ribadisce: “Sempre agito con trasparenza e nel rispetto delle leggi, sul Comune e su tecnici professionisti un veemente attacco che ne lede la professionalità e il buon nome”.

Il Comune di Gazzola precisa che “sulla vicenda del permesso di costruire a Costa Chiappona, l’ente della Val Luretta ha inviato come richiesto alla Regione Emilia-Romagna, un nuovo parere urbanistico richiesto a comprovato professionista del settore che certifica ulteriormente le corrette procedure attivate alla luce delle leggi vigenti”. “Dopo circostanziata ed approfondita relazione – spiega la nota del Comune di Gazzola – l’architetto Taziano Giannessi conclude, infatti, in accordo con quanto sostenuto dai tecnici del Comune di Gazzola, come ‘l’intervento si qualifica come recupero del patrimonio edilizio attraverso la delocalizzazione di volumi (Rif. Norme di Attuazione P.U.G. – art. 31/II – Edificato sparso già destinato e/o destinabile ad usi residenziali o compatibili con la residenza), configurandosi come demolizione con ricostruzione e trasposizione di volume in ambito rurale, resa possibile mediante il recupero di superfici e volumi derivanti dalla demolizione o dal declassamento di fabbricati rurali sparsi, situati in zone limitrofe e non più funzionali o coerenti con il contesto paesaggistico ambientale”. “I fabbricati originari – spiega l’architetto – una volta demoliti o declassati, cedono i relativi diritti edificatori, che vengono trasferiti sull’area individuata, compatibilmente con le previsioni del Pug (Piano Urbanistico Generale) e con i parametri tecnici del Regolamento Edilizio (Re). L’intervento è quindi classificabile come demolizione con ricostruzione e trasposizione di volume entro l’area di pertinenza in conformità a quanto prescritto dal D.P.R. 380/2001 e D.L. n. 70/2011, nel rispetto della sostenibilità territoriale e del principio di invarianza del carico insediativo'”.

Costa Chiappona cantiere
Il cantiere di Costa Chiappona

“Appurato che l’area non presenta in generale vincoli di Piano – prosegue la nota – e che l’area boscata non viene interessata da alcun tipo di lavorazione, il professionista evidenzia come “a maggior sostegno di quanto dichiarato dal Comune, i fabbricati di proprietà del richiedente il Permesso di Costruire ed esistenti nel sito in questione risultano avere una Superficie Utiel pari a mq. 363,78 che quindi ben potevano essere demoliti e la loro superficie traslata nel lotto di proprietà, aumentata dei 70 mq. previsti dalla norma succitata del Pug, proponendo tutte le opere di sistemazione delle aree pertinenziali”. “L’accorpamento delle ulteriori Superfici Utili ricavate dalla demolizione e declassamento dei fabbricati di proprietà e siti – viene puntualizzato – nelle adiacenze in ottemperanza al principio di invarianza del carico insediativo non prevedono aumenti di unità abitative ma unicamente un aumento degli spazi connessi alla realizzazione di un edificio unifamiliare anche se di ampia dimensione che non inficia comunque l’inserimento nel suo contesto paesaggistico e comunque in accordo con i principi normativi del Pug. Viene progettata inoltre una sistemazione ambientale di tutta la proprietà”.

“Per ultimo – si legge ancora nel parere – si pone in evidenza che la demolizione e la traslazione delle Superfici Utili in altro sedime è d’altronde confermato anche dalla stessa sentenza citata nella nota della Regione ( Cons. Stato, Sez. II, 04/11/2025, n. 8542 ) nella quale il Consiglio non esclude che una parte della dottrina ammetta tale eventualità : “ Tuttavia, il requisito della “continuità” con l’edificio preesistente, se preteso in termini assoluti, non trova fondamento nell’ultimo testo della disposizione, sul quale il legislatore è intervenuto nel 2020 con l’intenzione – ricavabile oggettivamente dalle modifiche apportate (l’espressa puntualizzazione che possono mutare «sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche») ed esplicitato nei lavori parlamentari (in particolare, nella relazione illustrativa al Senato), e nella circolare congiunta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero per la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2020 (come ricordato dalla società proprietaria nel proprio appello incidentale) – di ricomprendere, per gli immobili non vincolati, qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione anche con caratteristiche molto differenti rispetto al preesistente, salvo il limite della volumetria (al punto che, secondo C.g.a., sez. giur., 3 giugno 2025, n. 422, la ricostruzione sarebbe possibile «anche altrove, ossia in un diverso lotto, pur sempre nel rispetto delle capacità edificatorie proprie di quest’ultimo»)”.

“Come ulteriormente certificato dal tecnico – commenta quindi il sindaco Maserati – il Comune di Gazzola ha sempre operato nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti, collaborando con tutti gli enti per garantire la massima trasparenza e correttezza, anche sacrificando risorse economiche a carico del bilancio comunale. Mi auguro che con questo parere si chiuda definitivamente una vicenda che, oltre al nostro ente, ai tecnici ed alle finanze pubbliche, ha colpito anche i diritti dei privati”.

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