Elezioni del 4 marzo. Ecco come sono fatte le schede

Due schede. Una rosa per la Camera e una gialla per il Senato.

La Prefettura di Piacenza ha pubblicato sul sito web i fac simili delle schede per i collegi piacentini che utilizzeremo alle elezioni del 4 marzo.

Sono scaricabili qui

Un piccolo ripasso su come si vota.

Come si vota il prossimo 4 marzo per le elezioni politiche? La domanda non è scontata, visto che utilizzeremo per la prima volta la legge elettorale approvata dal Parlamento nei mesi passati, il cosiddetto “Rosatellum“.

La scheda – nella foto c’è il fac-simile relativo al Senato.

Ci sarà il nome del candidato uninominale della Camera e del Senato (sono 232 collegi per la Camera e 116 per il Senato) e i simboli dei partiti che compongono le coalizioni, o i singoli partiti, con a fianco i nomi dei candidati al plurinominale.

Le modalità per votare sono due, l’elettore può tracciare una croce sul nome del candidato all’uninominale oppure il simbolo di uno dei partiti che lo sostiene.

Il Rosatellum non prevede il voto disgiunto, quindi qualora l’elettore dovesse votare un candidato all’uninominale e una lista che non l’appoggia il voto verrebbe considerato nullo.

Nel caso in cui l’elettore esprima la sua preferenza solo al candidato nell’uninominale, il suo voto viene esteso automaticamente alla lista di sostegno e, nel caso di coalizione, sarà distribuito tra le liste che lo sostengono proporzionalmente ai risultati delle liste stesse in quella circoscrizione elettorale.

Nel caso in cui l’elettore voti invece per un partito – in coalizione o da solo – il voto verrà automaticamente assegnato al candidato dell’uninominale.

Ecco cosa dice il manuale elettorale:

Ogni elettore dispone di un unico voto, che si esprime tracciando un segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale. In tal caso il voto è valido anche ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista votata.

Il voto è valido anche se sono apposti due segni: uno sul nome del candidato del collegio uninominale e uno sul contrassegno, o comunque entro il rettangolo in cui esso è contenuto, di una lista collegata.

Se l’elettore traccia il segno solo sul nome del candidato al collegio uninominale, il voto è valido anche ai fini dell’elezione del candidato nel collegio plurinominale della lista collegata e, nel caso di liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione dei voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Non è prevista l’espressione di preferenze.

La soglia di sbarramento del Rosatellum nella quota proporzionale è fissata al 3% su base nazionale, sia al Senato che alla Camera, con l’eccezione delle liste relative alle minoranze linguistiche per le quali la soglia è al 20% nella regione di riferimento.

E’ prevista anche una soglia minima del 10% per le coalizioni, all’interno della quale almeno una lista deve aver superato il 3%. I voti delle liste coalizzate che non raggiungono il 3%, ma superano l’1%, vanno assegnati alla coalizione.

L’assegnazione di 232 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) e di 116 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) relativi ai collegi uninominali sarà al candidato più votato.

I restanti seggi relativi alle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge.

Vi sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto.

Resta ferma la specificità della normativa dettata dalla legge 27 dicembre 2001, n.459, che prevede l’assegnazione con metodo proporzionale dei seggi della circoscrizione Estero (12 per la Camera e 6 per il Senato), e stabilisce peculiari modalità per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero.

 

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